1. La nuova formulazione dell’articolo 335-bis del c.p.p., secondo la quale “La mera iscrizione nel
registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o
amministrativa per la persona alla quale il reato viene attribuito”, consente di confermare l’operatività
dell’interpretazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo la quale l’applicazione dell’istituto
della rotazione straordinaria non avviene in via automatica come diretta conseguenza della mera
iscrizione nel suddetto registro o con l’avvio di un procedimento disciplinare per condotte corruttive,
ma solo a seguito di un’attenta valutazione, adeguatamente motivata, da parte dell’Amministrazione,
della condotta del dipendente e dell’opportunità della sua permanenza o meno in ufficio. […]
Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere 29 aprile 2024, n. 524