1. La destinazione d’uso a garage o cantina non è riconducibile a nessuna delle cinque categorie
previste dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto trattasi di una pertinenza in senso
civilistico di un immobile a destinazione residenziale. Per tale ragione la realizzazione di questa
tipologia di manufatti è conforme alla destinazione di zona (residenziale, appunto), ma nei soli limiti
in cui essi restino “locali accessori”, che in quanto privi dei requisiti di abitabilità non incidono sulle
disponibilità volumetriche abitative né sul carico urbanistico. Il cambio di destinazione d’uso da
garage o cantina a residenziale, quindi, è sempre rilevante, pur se astrattamente non si passa da una
all’altra delle categorie previste nell’art. 23-ter, e necessita pertanto di permesso di costruire.
La seconda sezione del Consiglio di Stato, in motivazione, ha precisato che per accertare l’avvenuta
realizzazione di un cambio di destinazione d’uso, può non essere necessariamente bastevole la
presenza di un servizio igienico. Laddove tuttavia il garage o la cantina fanno parte di un’unica unità
immobiliare, già evidentemente dotata di servizi igienici, e questi ultimi si accompagnino ad altri
elementi tipici della destinazione residenziale, quali la presenza di una cucina, il cambio di
destinazione d’uso, a maggior ragione ove effettuato con tale tipologia di opere – strutturali – e non
con meri elementi di arredo, deve ritenersi realizzato. […]
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 22 aprile 2024, n. 3645