1. Le misure ripristinatorie si caratterizzano per il fatto che attengono al bene e non al reo.
Si applicano anche a chi si trovi in una data relazione giuridica con la cosa, in qualità di attuale
proprietario dell’immobile, a differenza della sanzione intrinsecamente afflittiva che si applica nei
confronti dell’autore della violazione, in considerazione della sua funzione general e special
preventiva, e richiede pertanto l’elemento psicologico nel relativo autore.
Il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi non sulla responsabilità dell’autore dell’illecito,
ma sulla correttezza ed adeguatezza della misura ripristinatoria adottata rispetto a tali parametri
euronitari.
La natura dispositiva del relativo giudizio impone tuttavia alla parte di fornire almeno un principio di
prova della situazione eccezionalmente necessitata riferita al solo diritto di abitazione, da valutare
sulla base dei medesimi fattori indicati dalla giurisprudenza ordinaria, ma tenendo altresì conto della
incidenza dell’illecito non solo sulle regole di buon governo del territorio, ma anche su quelle a tutela
di altri interessi pubblici, di eguale rilievo costituzionale, come la tutela del paesaggio.
Di qui l’effettiva importanza in astratto di un vaglio di proporzionalità della relativa previsione
rispetto all’interesse pubblico che con la stessa si intende proteggere.
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 10 maggio 2024, n. 4247