Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Giustizia amministrativa -Accordi tra pubbliche amministrazioni – Accordi di coesione ex art 1, comma 178, legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Obbligo di concludere il procedimento di formazione degli accordi -Sussistenza – Azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. – Esperibilità.

1. È ammissibile l’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., in relazione all’obbligo
di concludere il procedimento di formazione degli accordi di coesione ex art 1, comma 178, legge 30
dicembre 2020 n. 178, in quanto riconducibili, con profili di specialità, agli accordi di diritto pubblico
ex artt. 11 e 15 della legge 241 del 1990.
Anche in presenza di un esercizio consensuale del potere pubblico la legge o la buona fede possono
prevedere un obbligo di provvedere, senza che ciò escluda la natura bilaterale che connota gli accordi;
l’accordo in questione è infatti stipulato nell’esercizio di un potere pubblico, con la conseguenza che
l’attributo indefettibile di tale situazione giuridica non è quello della libertà, proprio della autonomia
negoziale, bensì della doverosità cui si ricollega l’obbligo di provvedere nei casi in cui sussista una
posizione differenziata e qualificata di pretesa ad una pronuncia espressa sulla proposta di stipula
dell’accordo.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha accertato l’illegittimità dell’inerzia del Ministro per gli
affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR nel concludere con la regione Campania
l’Accordo di coesione previsto dall’art. 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 14 maggio 2024, n. 4321

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