Privacy

PRIVACY: Persona fisica e diritti della personalità — Diritto all’immagine — Contenuto negativo — Disciplina — Fonti — Bilanciamento — Prevalenza dell’esigenza di protezione della sfera privata della persona – Sussistenza – Fattispecie.

1. Con riferimento al contenuto negativo del diritto all’immagine, inerente all’interesse del
titolare a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico, le fonti della disciplina
vanno individuate non solo nella norma codicistica sull’abuso dell’immagine altrui e nelle
disposizioni di legge sul diritto d’autore, ma anche nel codice in materia di dati personali, con la
conseguenza che ai fini del giudizio di bilanciamento l’esigenza di protezione della sfera privata
della persona assume un peso maggiore rispetto alla contraria esigenza di consentire
l’esposizione e la diffusione dell’immagine nelle tassative fattispecie in cui sussiste un interesse
generale a renderla pubblica, specie quando venga in rilievo l’immagine di un minore (nella
specie, è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a suscitare dalla corte di legittimità un
nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla sentenza
impugnata nel rispetto dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, il ricorso avverso tale
decisione che aveva ritenuto lecita, in assenza del consenso dei genitori, la diffusione
dell’immagine di un minore, ripresa in modo del tutto casuale nell’ambito di un servizio di
cronaca televisiva relativo all’arresto di un latitante nell’ambito del contesto sociale in cui si era
nascosto).

Cassazione civile, Sezione Terza, ordinanza 1 febbraio 2024 n. 2978 in Il Foro Italiano, n. 2/2024, pag. 398: “Il latitante e il passante: come la tutela dell’immagine viene fagocitata dalla data protection (senza che sparisca l’interesse pubblico all’informazione)” di A. Palmieri

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