1. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, c.d
“direttiva habitat”, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “progetto”, ai sensi di tale
disposizione, include le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di
conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste
contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile
in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, qualora tali attività modifichino la realtà
fisica del sito interessato.
2. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività
esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la
manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona,
conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei
rischi di incendi boschivi, non possono essere considerate, per il solo fatto di avere un tale oggetto,
direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato e non possono quindi essere
dispensate a tal titolo dalla valutazione della loro incidenza sul sito, a meno che esse rientrino tra le
misure di conservazione del sito già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della
medesima direttiva 92/43. […]
Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sent., (data ud. 07/12/2023) 07/12/2023, n. 434/22 in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 1/2024, pag. 4