Energia

ENERGIA: 1. Energia: Conferenza di servizi attivata su impulso del TAR – Legittimità del procedimento successivo e della conseguente autorizzazione unica regionale – Normativa regionale sopravvenuta – Applicazione del principio tempus regit actum – Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 – Struttura dicotomica del procedimento: una a valenza endoprocedimentale e l’altra a valenza esoprocedimentale ed esterna.

1. Anche nel caso in cui la Conferenza di servizi fosse stata convocata su impulso delle pronunce
cautelari rese dal T.a.r., affinché la compatibilità ambientale dell’intervento fosse ponderata in tale
sede, è legittimo il procedimento poi comunque proseguito in via autonoma ed indipendente da tale
pronunciamento giurisdizionale, ai fini dell’esame dell’istanza di autorizzazione unica sulla base
delle sopravvenute delibere regionali n. 532 e n. 533 del 2016, attuative della l.r. n. 6 del 2016 che
all’art. 15 ha dettato, tra l’altro, i nuovi indirizzi per l’individuazione da parte della Giunta regionale
delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica
di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del D.M. 10 settembre 2010 (recante le Linee
guida per ‘’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Di tale disciplina, ai fini della definizione dei procedimenti non conclusi alla data di entrata in vigore
della legge medesima, l’Amministrazione doveva necessariamente tenere conto, in virtù del principio
tempus regit actum.
Va infatti ricordato che l’art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 – norma speciale rispetto alla disciplina
generale di cui all’art. 14 quater, l. n. 241/1990 – prevede che, dopo la conclusione della conferenza
di servizi, sia la Regione a rilasciare l’autorizzazione unica.
Il procedimento resta quindi caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si
conclude con la determinazione della conferenza con valenza endoprocedimentale, ed in una
successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, con valenza
esoprocedimentale ed esterna, riservata all’Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze
della conferenza e delle posizioni prevalenti ivi espresse.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 2 febbraio 2024, n. 1106

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