1. La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di
un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma
non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito
idoneo a generare una pretesa risarcitoria. Tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad
attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto
o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito
successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte
dell’interessato).
Cassazione civile, sezione terza, sentenza 1^ marzo 2023, n. 6116, in Danno e Responsabilità, n. 5/2023, pag. 601: “Nuove frontiere rimediali per l’oblio: dal destiling al relisting senza escludere il risarcimento del danno” di A. Bitetto