1. In un giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287 del 1990, dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato – per dedurre l’illegittimità di una procedura di gara la cui articolazione e
struttura è stata ritenuta lesiva dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dei servizi
postali – è ammissibile l’intervento di un consorzio, ex art. 97 c.p.a., avente la finalità di tutelare
l’interesse legittimo collettivo delle piccole e medie imprese operanti nel settore postale.
In motivazione, la sezione – che si è pronunciata a seguito della restituzione degli atti da parte
dell’Adunanza plenaria (ordinanza 13 dicembre 2023, n. 18) – ha precisato che, nel caso di specie, si
assiste ad un’interrelazione tra l’interesse generale che sorregge l’azione ex art. 21-bis della l. n. 287
del 1990 e l’interesse collettivo fatto valere dall’interveniente, evidenziando che l’Autorità è – in forza
di tale previsione – investita della salvaguardia dell’interesse al corretto funzionamento del mercato e
la titolarità di detto interesse discende direttamente da una precisa scelta del legislatore che le ha
affidato la relativa tutela; pertanto, l’Autorità non agisce per far valere una propria posizione
soggettiva, ma quale portatrice di un interesse pubblico alla promozione della concorrenza e alla
garanzia del corretto esplicarsi delle dinamiche competitive. A questo interesse pubblico si correla
l’interesse collettivo del consorzio, parimenti diretto alla tutela della concorrenza nello specifico
segmento del mercato, trattandosi di soggetto titolare di una posizione soggettiva normativamente
qualificata e differenziata, avente l’interesse ad ottenere una pronuncia di accoglimento dell’appello
funzionale a conseguire una struttura della gara in grado di garantire un effettivo e reale confronto
concorrenziale. […]
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 22 aprile 2024, n. 3641