1. Le controversie relative alla fase pre-procedimentale, di cui all’articolo 183, comma 15, del d.lgs.
n. 50 del 2016, sono escluse dal rito speciale in materia di appalti e, quindi, dall’applicazione del
dimezzamento dei termini di cui agli articoli 119 e 120 c.p.a.; infatti, per quanto l’attività di
valutazione possa essere procedimentalizzata, grazie all’autovincolo che l’amministrazione si è
imposta, la procedura per cui è causa non è riconducibile alle procedure di affidamento di contratti
pubblici cui l’articolo 119, comma 1, lettera a), c.p.a., che è norma eccezionale e da interpretare in
senso rigorosamente restrittivo.
2. In tema di project financing, la valutazione, cui è chiamata l’amministrazione nella fase preprocedimentale, ha ad oggetto la fattibilità della proposta o delle proposte ricevute dagli operatori
economici: si richiede, infatti, un accertamento, non più soltanto limitato alla rilevanza pubblicistica
dell’iniziativa ma esteso, attraverso una disamina del dettaglio tecnico ed economico in cui è declinato
il progetto, ad una valutazione in concreto circa la piena appetibilità per il mercato settoriale nonché
la sua realizzabilità. […]
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 24 aprile 2024, n. 3747