1. La giurisdizione del giudice ordinario per quanto concerne l’applicazione dell’art. 27, D.L. 17
maggio 2022, n. 50, relativo alla disciplina per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi dei
materiali nelle concessioni sussiste esclusivamente laddove sia in contestazione una prestazione già
puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo, e
non laddove vi siano dei margini di discrezionalità dell’Amministrazione, come nel caso del citato
art. 27, in cui non si determina alcun vincolo automatico al riconoscimento in concreto della revisione,
ragion per cui permane la discrezionalità dell’Amministrazione e la conseguenziale giurisdizione
amministrativa.
2. La ratio dell’art. 27 del D.L. n. 50/2022, emanato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi
sopportati dai concessionari, esclude che la sua applicazione sia subordinata alle modalità operative
di esecuzione dei lavori, discriminando tra coloro che li realizzano in proprio o per il tramite dei propri
soci se costituiti in società di progetto, rispetto a chi decida invece di affidarli a terzi. Tale
interpretazione è coerente con la disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui
al D.Lgs. n. 36/2023, che per quanto non applicabile rationae temporis, all’art. 9, introduce il
“principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, sentenza 23 ottobre 2023, n. 2407 in Urbanistica e appalti, n. 2/2024, pag. 265: “L’aggiornamento dei prezzi nelle concessioni” nota di C. Guccione