1. il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul complesso del contenzioso oggetto del
presente giudizio, indicando come giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, alla luce della
richiamata pronunzia delle Sezioni Unite n.4242/2024. Le Sezioni unite hanno –per quanto qui rilevafissato il seguente principio: «In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la
cognizione in ordine ad una controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.,
laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano
“a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e,
pertanto, non abbiano direttamente ad oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri
autoritativi che l’accordo stesso sostituisce».
Tutta la questione oggi all’attenzione della Sezione ruota intorno alle domande proposte dalle parti
per l’affermazione delle reciproche posizioni patrimoniali. Più precisamente, il Comune ha azionato
in giudizio le pretese creditorie riferite alle misure compensative patrimoniali previste in
convenzione, in relazione al periodo precedente l’entrata in vigore della legge del 2018; liddove le
pretese facenti capo alle società ricorrenti sono tese ad elidere il debito ricollegabile allo stesso titolo
per il periodo successivo al 2018 e a paralizzare –medio tempore con l’eccezione di inadempimentoi crediti vantati dal Comune –come detto- in relazione al periodo precedente (dal 2012 al 2018),
pretendendo la rinegoziazione prevista dall’art. 1, comma 953 della legge 145/2018; rinegoziazione
che è espressione di un preciso obbligo di carattere privatistico direttamente contemplato dalla legge,
non coinvolgente poteri autoritativi per disposizione della norma stessa che, infatti, lo definisce
manifestazione della “libertà negoziale” delle parti.
In buona sostanza, tutta la questione presenta carattere palesemente patrimoniale, è sorta a valle della
conclusione dell’accordo e non coinvolge l’esercizio di poteri autoritativi; in estrema sintesi, si riduce
alla definizione del reciproco quantum debeatur in relazione al rapporto contrattuale riconducibile
alla richiamata convenzione del 2005. […]
TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, sentenza 5 giugno 2024 n. 704