1. In tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita
la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva,
per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un
danno da “perdita anticipata della vita” trasmissibile “iure successionis”, non essendo predicabile,
nell’attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile,
dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto
“iure proprio” degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.
2. In ragione dell’inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente
rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno
risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo,
invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in
favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima
primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza 19 settembre 2023, n. 26851 in Giurisprudenza Italiana, n. 4/2024, pag. 792: “Risarcibilità del danno da perdita anticipata della vita e perdita di chance di sopravvivenza” di V. Amendolagine