1. L’art. 14 bis, comma 5, della l. n. 241/1990, prevedendo che l’amministrazione procedente
“procede ai sensi del comma 2” nel momento in cui riceve le osservazioni della parte istante
sul preavviso di rigetto, intende semplicemente indicare il dovere dell’amministrazione
procedente di trasmettere tali osservazioni alle altre amministrazioni, fissando alle stesse un
termine non superiore a 45 giorni per la comunicazione delle rispettive determinazioni. Il
comma 5, tuttavia, non richiama anche il comma 4, che è quello che stabilisce l’equivalenza tra la
mancata comunicazione delle proprie determinazioni, da parte di una amministrazione, e l’ assenso
senza condizioni.
La ratio della previsione in esame è quella di assicurare che in un termine ragionevole
l’amministrazione che indice una conferenza di servizi acquisisca una manifestazione di volontà
da parte di tutte le amministrazioni coinvolte; conseguentemente, laddove la manifestazione di
volontà – espressa o per silentium – sia già stata acquisita dall’autorità procedente, non v’è
ragione per applicare, in un momento successivo, il silenzio-assenso contemplato dalla norma
in esame.
In presenza di una manifestazione di volontà già espressa, il silenzio mantenuto sulle osservazioni
presentate a seguito di preavviso di rigetto fa presumere che esse non vengano ritenute idonee a
mutare l’avviso già espresso.
2. le norme contenute nel P.P.T.R., dianzi richiamate, e in particolare le misure di salvaguardia
che debbono applicarsi nel caso in cui venga in considerazione un’area interessata da una
“strada a valenza paesaggistica”, effettivamente non escludono a priori la possibilità di
autorizzare costruzioni o progetti nelle vicinanze, demandando all’autorità competente per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la valutazione se la nuova attività possa interferire
con la percezione del paesaggio ( infatti non è detto che dalla strada si intravveda la nuova
attività).
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza n. 3392 del 15 aprile 2024