1. È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione di pregiudizialità interpretativa: “se la
disposizione di cui all’art. 5-duodecies, lett. c) del regolamento (UE) n. 833/2014, introdotta dal
regolamento (UE) n. 576/2022, in materia di misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui stabilisce il divieto di aggiudicare
appalti e concessioni o di proseguire contratti con “una persona fisica o giuridica, un’entità o un
organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b) del presente
paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori
o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”, si
interpreta nel senso che il divieto si applica ad una società di diritto italiano con sede nel territorio
nazionale, partecipata da società italiana e con soci persone fisiche non cittadini russi, ma della quale
due componenti su tre del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno dei quali, presidente
e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, è anche amministratore unico
della società controllante al 90%”.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 26 aprile 2024, n. 3838