Giurisdizione

GIURISDIZIONE: 1. Giurisdizione -Sgombero di un immobile abusivamente realizzato, acquisito al patrimonio pubblico per inottemperanza all’ordine di demolizione -Giurisdizione amministrativa -Sussistenza – Ragioni. 2. Processo amministrativo – Cognizione pregiudiziale incidentale del giudice amministrativo su questioni relative a diritti soggettivi – Presupposti e condizioni – Limitate alle ipotesi di effettiva pregiudizialità della questione ai fini del decidere.

1. Il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ordina lo sgombero di un immobile
abusivamente realizzato, acquisito al patrimonio pubblico a seguito di inottemperanza all’ordine di
demolizione, costituisce esercizio di poteri pubblicistici di repressione dell’abusivismo e
conseguentemente la giurisdizione appartiene al Giudice amministrativo. L’atto di sgombero
dell’immobile abusivo che sia stato acquisito al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine
di demolizione notificato al privato – che si inserisce nell’ambito dei provvedimenti repressivi
dell’abusivismo ordinariamente di competenza dirigenziale – ha dunque natura provvedimentale e
autoritativa, essendo riconducibile all’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente locale, il che dà luogo
alla potestas iudicandi del giudice amministrativo sulle relative controversie.
2. L’art. 8 c.p.a. secondo cui il giudice amministrativo. nelle materie diverse da quelle di giurisdizione
esclusiva, conosce – senza efficacia di giudicato – di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali,
relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale ha
carattere eccezionale e la cognitio incidentale in materia di diritti non può essere effettuata laddove
la stessa non risulti determinante ai fini del decidere.

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 9 febbraio 2024, n. 1337 in Giurisprudenza Italiana, n. 4/2024, pag. 771

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