Energia

GIURISDIZIONE: 1. Giurisdizione – Distanze legali e realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Giudice Ordinario 2. Qualificazione dell’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità – Equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche – Possibilità di disporre la riduzione in pristino – E’ esclusa.

1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia instaurata dal proprietario di un
fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell’amministrazione comunale perla
costruzione di una pala eolica, avente ad oggetto la pretesa di ripristino delle distanze legali tra il
fondo ed il manufatto sito nell’area confinante, oltre al risarcimento dei danni; infatti, detta società è
convenuta in giudizio non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di
pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto
impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio da questo
causato, “staticamente”, al terzo confinante.
2. La qualificazione dell’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico
interesse e di pubblica utilità e l’equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed
urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall’art. 1, comma 4, della
l. n. 10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della
domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia
subìto la lesione del proprio diritto, resta limitata al riconoscimento dell’indennità già prevista
dall’art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall’art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), in considerazione
dell’idoneità delle scelte compiute dall’autorità amministrativa in ordine all’ubicazione dell’opera a
comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d’intervenire sull’atto
amministrativo, imposto al giudice ordinario dall’art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza del 29 aprile 2024, n. 9448

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