1. -il procedimento, finalizzato alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, si conclude con
la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, poiché tale provvedimento conclusivo
del procedimento risulta immediatamente lesivo, deve essere impugnato entro il termine decadenziale
di impugnazione ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni dalla predetta pubblicazione, avente “l’effetto
di conoscenza legale erga omnes” (cfr. sul punto il terzultimo capoverso della Sentenza del TAR
Molise n. 92 del 26.2.2016, che richiama anche le Sentenze C.d.S. Sez. VI nn. 833 del 20.2.2014, 212
dell’1.3.1995 e 1473 del 3.10.1994 e Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 1057 del 15.12.2008);
2. hanno l’interesse ad impugnare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse
paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 anche i soggetti, come la ricorrente, meri possessori e/o
detentori degli immobili, sottoposti al predetto vincolo, in quanto l’art. 146, comma 1, D.Lg.vo n.
42/2004 statuisce l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica a carico dei “proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di interesse paesaggistico, tutelati dalla Legge, a
termini dell’art. 142” dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004 “o in base alla Legge, a termini degli artt. 136,
143, comma 1, lett. d), e 157” sempre del D.Lg.vo n. 42/2004; […]
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata -Sentenza 27 gennaio 2023 n. 69