1. A norma dell’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, l’annullabilità di un provvedimento
amministrativo per violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento,
prescritto dall’art. 7 della medesima legge, è esclusa, quanto ai provvedimenti di natura
vincolata, nel caso in cui il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro
provvedimento sovraordinato, mentre, per i provvedimenti di natura non vincolata,
subordinatamente alla prova, da parte della P.A., che il provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso anche in caso di intervento dei soggetti interessati. (Nella specie, la S.C. ha affermato la
natura vincolata del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli avvocati aveva
respinto l’iscrizione all’albo ordinario, previa dispensa dalla prova attitudinale, in quanto l’istante
non aveva dimostrato il possesso dei requisiti all’uopo richiesti dalla legge per ottenere l’esonero
dalla suindicata prova).
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 13 dicembre 2023, n. 34961 in Guida al Diritto n. 8/2024