1. Le varie amministrazioni, in relazione alla definizione dei criteri e modalità di ripartizione del
fondo sugli incentivi per le funzioni tecniche, sono titolari di una potestà regolamentare dotata di
ampia discrezionalità: conseguentemente è legittimo il regolamento di una ASL che distingue la
percentuale da riconoscere al settore degli appalti di servizi e forniture rispetto a quella da riconoscere
agli appalti di lavori pubblici in ragione del maggior numero dei primi rispetto ai secondi.
Tribunale amministrativo regionale – Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, Sentenza 15 aprile 2024 n.258