1. I certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del
concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di
attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante,
esonerandola da ulteriori accertamenti. Tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova
circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. […]
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 24/04/2024, n. 7