1. La scelta del consigliere di parità non avviene meramente “intuitu personae” (alla stregua di atto
di alta amministrazione), posto che in materia di nomine di carattere fiduciario vanno osservati
comunque i principi di trasparenza ed imparzialità cui è funzionale l’obbligo di motivazione.
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione Prima, sentenza 15 aprile 2024 n.259