Energia

ENERGIA: 1. Impianto fotovoltaico – Valutazione di impatto ambientale – Finalità – Individuazione. 2. Parere negativo elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il MIC – Plurimi profili di criticità del progetto – Numerosità e diffusione degli apparati produttivi di energia sull’intera area che rendono impossibile l’indicazione, nell’ottica del principio del “dissenso costruttivo”, di correzioni progettuali volte all’adozione del richiesto provvedimento positivo – Legittimità – Sussiste. 3. Bene culturale – Definizione -Individauzione. 4. Provvedimento negativo di compatibilità ambientale del MASE basato sul giudizio del Mic, anche se privo di vincolatività – Legittimità – Sussiste. 5. Ricorso, da parte del M.A.S.E., al Presidente del Consiglio dei Ministri per superare il contrasto fra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti – Si configura come meramente possibile. 6. Omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990 – Impossibilità di caducare il provvedimento amministrativo viziato qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla portata del provvedimento finale – Sussiste. 7. Violazione del principio del c.d. “dissenso costruttivo”- Parere negativo di compatibilità ambientale e paesaggistico-culturale del progetto espresso all’esito di una complessa istruttoria ampiamente motivata e costellata di riscontri puntualmente documentati – Legittimità – Sussiste. 8. Localizzazione di impianti fotovoltaici in aree industriali dismesse, capannoni, tetti non altrimenti valorizzabili e recupero dell’efficienza di impianti già esistenti per raggiungere l’obiettivo previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030 – Ragionevolezza di tali scelte – Sussiste.

1. “… secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del D.lgs. 152/2006 la Valutazione di Impatto
Ambientale è una procedura volta a raggiungere plurime finalità, tra le quali la tutela della salute
umana e della qualità della vita, la preservazione delle specie, dell’ecosistema e della biodiversità;
il tutto in armonia con quanto sancito dal novellato articolo 9 della Carta fondamentale.
A tal fine, la V.I.A. si concretizza in una procedura che, in aggiunta alle Pubbliche Amministrazioni,
è aperta a “chiunque vi abbia interesse”, mirando al raggiungimento di un livello tale di
partecipazione che permetta di valutare al meglio la molteplicità degli interessi pubblici, oltre che
privati, coinvolti.
Obiettivo primario è quello di evitare che progetti di rilevanti dimensioni possano impattare
pesantemente, e negativamente, sull’ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico.
Come ha avuto modo di ribadire la Suprema Corte, il procedimento di cui si discute, lungi dal
configurarsi come una mera analisi tecnica di compatibilità del progetto alla tutela ambientale,
definisce una complessa attività comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto
all’utilità socio-economica dell’opera. Un’attività, si prosegue, tramite cui si esercita una vera e
propria “funzione di indirizzo politico-amministrativo … attraverso la cura ed il bilanciamento della
molteplicità degli interessi pubblici”, tra cui quelli urbanistici, naturalistici e paesistici.
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023 n. 9852; Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5380;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 9 giugno 2021, n. 983)”. […]

TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 9 aprile 2024, n. 458

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