1. L’adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto,
con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è
sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore
medesimo, giacchè la misura economica deve trovare necessario fondamento nella
contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo
qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass. n. 17226/2020;
Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 15902/2018; Cass. n. 25018/2017; Cass. 16088/2016 e la
giurisprudenza ivi richiamata).
2. Si è anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, e’ tenuto
a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto
nell’impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata
alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo.
3. Costituisce pagamento indebito, ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’erogazione della
retribuzione di posizione a favore del segretario generale di una camera di commercio, fatta
gravare sul bilancio dell’ente camerale anziché sul fondo per il trattamento economico accessorio
della dirigenza previsto dall’art. 27 del c.c.n.l. 23 dicembre 1999 del comparto.
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 18 ottobre 2023 n. 28966 in Il Foro Italiano, n. 1/2024, Parte I, pag. 78: “Natura «anfibia» delle Camere di Commercio e ripetibilità delle erogazioni retributive indebite” di P. Anastasia