1. Il corretto bilanciamento fra la dimensione individuale e collettiva della salute – in relazione alle
ragioni di (reciproca) solidarietà fra individuo e collettività – implica il riconoscimento di un equo
ristoro in favore di chi – obbligato a sottoporsi a un trattamento sanitario che importi un rischio
specifico, o prestando la relativa assistenza – subisca, per l’avverarsi del rischio, un danno ulteriore
rispetto alle conseguenze normalmente proprie (e tollerabili) di ogni intervento sanitario.
(Precedente: S. 307/1990 – mass. 15627).
2. La mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da
determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto
le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività
ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli
danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l’estensione
dell’indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il “patto di solidarietà” tra individuo e
collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto
alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.
(Precedenti: S. 268/2017 – mass. 40637; S. 107/2012 – mass. 36289).
Uno degli elementi essenziali affinché un trattamento sanitario obbligatorio di tipo vaccinale sia
conforme all’art. 32 Cost. consiste nella previsione di un’equa indennità in favore del soggetto
danneggiato (Precedenti: S. 15/2023 – mass. 45317; S. 14/2023 – mass. 45312; S. 5/2018 – mass.
39688; S. 258/1994 – mass. 20856). […]
Corte costituzionale, sentenza 6 marzo 2023, n. 35, in Giurisprudenza Italiana, n. 2/2024, pag. 281: “La decadenza dall’indennizzo per danno da vaccino nelle nuove fattispecie ammesse” di N. Cevolani