1. Il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente
illegittimo per contrasto con i termini prescritti nel modulo procedimentale disciplinato dall’art.
27 bis del d.lgs. n. 152/2006 richiamato, il quale reca una precisa scansione temporale, nella
fattispecie del tutto disattesa.
2. Stante la palese violazione dei termini di legge, il ricorso deve essere accolto, con condanna
dell’Ente intimato all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 90 (novanta) giorni
dalla comunicazione, o notificazione, della presente decisione; con contestuale nomina di
Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia, o suo delegato, che dovrà provvedere – a
sua volta – nel termine di 90 (novanta) giorni su istanza di parte.
TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, 22 aprile 2024, n. 498