1. “… la società controinteressata eccepisce un ritenuto difetto di giurisdizione, in quanto, a suo
dire, la ricorrente avrebbe fatto valere solo surrettiziamente profili di illegittimità del provvedimento
di V.I.A. in concreto impugnato.
Al contrario, secondo la controinteressata, l’intera impugnazione muove dall’asserito pregiudizio
recato dal più volte menzionato impianto eolico alla attività imprenditoriale ricettiva dell’istante.
Di conseguenza, trattandosi sostanzialmente di un rapporto di asserito danno puramente civilistico,
non sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo.
L’assunto non può essere condiviso.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controinteressato, il ricorso, in sé considerato,
censura vizi di legittimità propri dei provvedimenti impugnati.
Infatti, le istanze della ricorrente sono volte a far accertare la illegittimità degli atti impugnati e non
si incentrano su una diretta richiesta civilistica di risarcimento dei danni.
In particolare, le doglianze sono volte a far emergere le imprecisioni nella rappresentazione dello
stato dei luoghi così come riportato dalla controinteressata in sede di valutazione di impatto
ambientale. A tal riguardo, l’istante fa leva su profili di illogicità e contraddittorietà dei
provvedimenti impugnati.
Su tali presupposti, il sindacato su tali provvedimenti per tali ipotesi di contestazioni rientra de plano
nello spazio cognitorio della giurisdizione amministrativa”. […]
TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 26 marzo 2024, n. 381