1. “non può dubitarsi dell’applicazione alla fattispecie del richiamato decreto [D.L. 50/2022,
convertito in legge n.91/2022], contenente misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi
di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003: è stato invero espressamente previsto dal relativo art. 57 che dovesse regolare i
procedimenti in corso, quale quello che ci occupa”.
2. “…La giurisprudenza recente ha ritenuto “in sintonia coll’approdo della relazione illustrativa al
disegno di legge per la conversione in legge del ripetuto d.l. n. 50 del 2022, che le richiamate norme
abbiano configurato un nuovo caso di silenzio significativo, colorando in termini di valore giuridico
di assenso l’inerzia dell’Amministrazione competente allorquando sia intervenuta la VIA favorevole
a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri” (TAR Basilicata, Sez. I, 12 ottobre 2023, n.
586) …”. […]
TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 13 marzo 2024, n. 332