1. dottrina e giurisprudenza hanno ormai graniticamente sottolineato l’atipicità della procedura cautelare ed
hanno più volte segnalato la necessità di restituire al provvedimento d’urgenza la sua naturale funzione,
quella, cioè, di valutare le sole situazioni limite che, realmente e concretamente, vedrebbero minacciato dai
tempi della procedura in via ordinaria il diritto presumibilmente leso; d’altra parte, il rigore nell’accordare il
ricorso alla procedura d’urgenza a quelle sole situazioni di particolare bisogno, che devono essere dimostrate
caso per caso, appare in perfetta sintonia con il rito processuale previsto dal legislatore in materia di lavoro,
già dettato, infatti, tenendo ben in considerazione le particolari caratteristiche dei diritti costituzionali da
garantire.
In tale prospettiva, volta a valorizzare il profilo tipico della tutela cautelare (l’urgenza della domanda e la
conseguente rapidità del procedimento), la valutazione circa la presenza del periculum assume valenza
prioritaria ed esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente.
E’ allora ius receptum quello secondo il quale il periculum in mora non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma
deve fondarsi su elementi concreti che incombe al ricorrente allegare e dimostrare in virtù del principio
dell’onere della prova, sicché non è sufficiente la qualità di lavoratore o l’asserita violazione di un diritto del
lavoratore per giustificare l’adozione di un provvedimento d’urgenza, ma rilevano le condizioni personali e la
fattispecie nella sua concretezza e contingenza.
Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro Verbale di prima udienza prot.n. 19428 del 19/04/20241