1. Posto che la reiterazione di un’istanza procedimentale incontra il limite del precedente diniego non
impugnato nei termini, il rigetto dell’istanza originaria legittima l’amministrazione a non
intraprendere alcuna attività istruttoria sulla seconda istanza solo se identica alla prima, mentre
laddove essa presenti un quid novi l’amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda
pronunciandosi all’esito di una nuova e rinnovata istruttoria procedimentale.
2. L’art. 75, comma1-bis, d.P.R. n. 445 del 2000, è applicabile soltanto in ordine ai procedimenti
intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi
antecedentemente definiti, non essendone possibile un’applicazione retroattiva. […]
Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 16/08/2023, n. 7767 in Urbanistica e Appalti, n. 1/2024, pag. 87: La rinunciabilità al procedimento amministrativo ad istanza di parte e i limiti alla reiterabilità dell’istanza di R. Musone