1. Affinché un imprenditore sia legittimato a impugnare l’autorizzazione commerciale, ovvero
un titolo abilitativo ampiamente inteso, rilasciato ad altro imprenditore in concorrenza, occorre
che:
1) sussista la vicinitas commerciale, basata sul fatto che entrambi gli insediamenti attingono al
medesimo bacino di utenza, la cui individuazione implica l’utilizzo di criteri specialistici e
metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del
giudice;
2) sia invocata la lesione di interessi concernenti la necessità di garantire la tutela della salute,
dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
3) sia fornita in modo rigoroso la prova di un pregiudizio significativo derivante dal contestato
insediamento della nuova impresa.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 29 dicembre 2023 n. 11367 in Il Foro Italiano, 1/2024, parte III, pag. 1: “Vicinità commerciale e legittimazione a ricorrere: profili critici di un nuovo punto di equilibrio” di V Finocchio