1. L’art. 24 della legge n. 241/1990, rubricato “esclusione dal diritto di accesso”, individua
espressamente talune ipotesi eccettuative all’applicazione della generale disciplina in tema di accesso
(ad esempio, segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege) ovvero demanda alla
normazione secondaria l’individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza è
recessivo rispetto gli interessi reputati di rango superiore o di carattere preminente (prevenzione e
repressione della criminalità, riservatezza). Tuttavia, anche le ipotesi in cui viene generalmente
escluso il diritto di accesso debbono essere giustificate qualora, come nel caso di specie, l’ostensione
dei documenti è richiesta per l’esercizio del diritto di difesa. Le prerogative difensive, riconosciute in
sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.), nonché
dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla CDFUE (art. 47), devono dunque essere garantite. Di
conseguenza, il diniego di accesso fondato sull’interesse alla riservatezza ovvero su ragioni di
segretezza deve essere congruamente motivato per potersi ritenere prevalente sul diritto del
richiedente.
2. Il diniego dell’accesso agli atti istruttori relativi a un’interdittiva antimafia deve fondarsi su una
specifica motivazione in ordine alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica derivanti dalle
attività e dalle acquisizioni istruttorie poste in essere dall’Amministrazione. In relazione agli atti
istruttori “a monte” dell’interdittiva, l’accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della
documentazione in possesso dell’Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferente
a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a
qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora,
ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela
di accertamenti in corso di svolgimento di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza
organizzata.
Ferma restando la particolare natura degli atti posti a base dell’istruttoria relativa alle interdittive
antimafia e la loro tendenziale segretezza, l’inibizione all’accesso non può essere fondata solo sul
generico richiamo a norme di legge. Il diniego avrebbe dovuto fondarsi su una specifica motivazione
in ordine alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica derivanti dalle attività e dalle
acquisizioni istruttorie poste in essere dall’Amministrazione.
Consiglio di Stato, Sez. Terza, Sentenza 3 maggio 2023, n. 4465, in Urbanistica e appalti, n. 1/2024, pag. 113: “La sicurezza come motivo di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi” di R. Cippitani.