Rassegna

GIURISDIZIONE: 1. Appalto pubblico – Domanda risarcitoria – Mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario – Istanza risarcitoria della stazione appaltante – Giurisdizione del giudice ordinario – 2. Art. 133, lett. e1) CPA – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Portata – Individuazione.

1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria avanzata dalla pubblica
amministrazione appaltante nei confronti del concorrente aggiudicatario di un appalto di
progettazione e lavori, derivante dalla mancata stipula del contratto, con conseguente incameramento
della cauzione e relativa domanda di condanna al pagamento, nel caso in cui l’accordo negoziale non
si sia perfezionato per fatto imputabile al medesimo aggiudicatario, il quale ha mancato di adempiere
l’obbligo di mantenere, per tutta la durata della procedura concorrenziale, il possesso dei requisiti
dichiarati, oltre che di informare l’Amministrazione del venir meno di tali requisiti.
2. In tal caso, infatti:
a) non rileva che abbia avuto luogo l’aggiudicazione, e nemmeno che si sia provveduto alla revoca
della stessa, dal momento che il giudizio non verte sull’accertamento della legittimità o illegittimità
di tali atti, ma sulla responsabilità precontrattuale;
b) le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione in particolari materie – nella
specie che qui interessa: l’art. 133, lett. e1), c.p.a., in tema di procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi e forniture si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in
qualche modo riguardi una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il
dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano
ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano
espressione di pubblici poteri.

Cassazione civile., Sez. Unite, Ord. 29/02/2024, n. 5441

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