1. Il divieto di integrazione postuma della motivazione inibisce all’Amministrazione di introdurre ex
post nel corso di un giudizio vertente su una già assunta determinazione, elementi e fattori
motivazionali di quella determinazione, per giustificarne le ragioni a lite pendente, in tal guisa
integrando il carente corredo motivazionale della determinazione sub iudice.
È questo il perimetro fattuale e processuale del principio del divieto di motivazione postuma.
2. Ma allorché il giudice abbia già pronunciato sulla determinazione amministrativa impugnata,
annullandola – nella specie per difetto di motivazione – e quindi allorquando il giudizio non sia più
pendente ma sia stato definito, si fuoriesce dal raggio operativo del divieto di motivazione postuma,
il quale è temporalmente circoscritto al giudizio in corso e, oggettivamente, al provvedimento fatto
oggetto del giudizio stesso con la proposizione del ricorso.
Corollario della delineata delimitazione oggettiva e temporale del divieto di motivazione postuma, è
l’effetto della sentenza di annullamento, che consiste nel riesercizio della funzione amministrativa, la
quale, proprio ai fini dell’esecuzione e dell’effettività della emanata sentenza, dovrà essere svolta
conformemente ai principi enunciati in motivazione dal Tribunale in occasione e ai fini
dell’annullamento della determinazione, pronunciato per difetto, carenza, apoditticità o perplessità
della motivazione ovvero per altre patologia della stessa.
Nel che risiede l’effetto conformativo della sentenza di annullamento.
Riesercizio della funzione che l’amministrazione dovrà effettuare in ottemperanza alla sentenza,
emettendo un nuovo provvedimento, ma corredato della motivazione giudicata carente, difettosa,
perplessa o apodittica.
4.4. Ritiene pertanto il Collegio di dover puntualizzare che non è luogo a parlare di motivazione
postuma, invocandone il divieto, allorché il giudicato comporti il doveroso riesercizio della funzione
amministrativa giudicata viziata per patologie della motivazione del provvedimento impugnato. […]
Tar Napoli, Sezione Quarta, Sentenza 19 febbraio 2024, n. 1176