1. Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero
dell’istruzione.
Tale autorità infatti non entra in alcun modo nel procedimento riferibile alla amministrazione in
questione, giacché i relativi provvedimenti sono stati adottati tutti dall’istituto scolastico
nell’esercizio della autonomia riconosciuta dall’articolo 21 della legge numero 59 del 1997. Nella
specie infatti non vi è alcun comportamento o posto in essere dalla scuola e tra la scuola e
l’imprenditore privato che non sia rientrato nei compiti funzionali di gestione degli affari scolastici,
tra i quali è incluso quello di approvvigionamento di beni e di servizi oggetto della controversia e la
cui prestazione mancata o comunque impedita nel periodo pandemico avrebbe cagionato il preteso
danno e la lesione dei diritti di nascenti dal contratto e dunque avrebbe motivato le richieste di cui è
causa. […]
Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 24 luglio 2023, n. 7200, in Foro Italiano n. 9/2023, Parte Terza, pag. 400, con nota di richiami in Urbanistica e appalti, n. 6/2023 pag. 751: “Rischio operativo e sopravvenienze nei contratti di concessione quali spazi per equilibrare il rapporto ?”, di A. E. Basilico