1. Preliminarmente il Collegio rileva che non vi è stata in effetti acquiescenza dell’appellante alla
sentenza di primo grado, giacché gli atti che sono stati emanati dal Comune (sostanzialmente
l’atto di nomina del Responsabile del procedimento) costituiscono mera ottemperanza alla
sentenza di primo grado, della quale peraltro non è stata chiesta la sospensione in appello. […]
Cons. Stato, Sezione Quarta, Sentenza 8 marzo 2024, n. 2264