1. Le valutazioni demandate all’amministrazione nell’istruttoria preordinata alla localizzazione di un
impianto agrivoltaico differiscono da quelle relative ad un impianto fotovoltaico. L’agrivoltaico si
connota per non determinare consumo di suolo e per la compatibilità con la prosecuzione delle
attività agricole.
2. L’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è favorito da norme
orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto
quali il paesaggio e l’ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima
diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali.
Cons. Stato, Sezione Quarta, Sentenza 11 settembre 2024, n. 8258, in Giustizia Italiana 12/2023 pag. 2701: “Agricoltura e produzione di energia: l’agrivoltaico di fronte al Consiglio di Stato”, di E. Boscolo