1.“Il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione
di interessi legittimi, dall’articolo 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, non è
applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice”.
2. Nei giudizi amministrativi di natura impugnatoria, il principio processualcivilistico, secondo cui
il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non è pienamente applicabile, dal momento che
il giudicato si forma solo in relazione ai vizi dell’atto di cui è stata accertata la sussistenza (o
l’insussistenza) sulla base dei motivi di censura articolati dal ricorrente; la peculiarità del
giudizio amministrativo impedisce la piena espansione di detto principio, poiché
il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti
sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso (cfr. T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 2 luglio
2018 n. 1640).
Orbene, nel caso di specie, la reiezione della domanda demolitoria nell’ambito del primo giudizio
non preclude la proposizione della domanda risarcitoria basata su vizi di legittimità non esaminati
dal giudice di primo grado (con effetti di giudicato), in quanto irritualmente dedotti nel giudizio di
natura impugnatoria. […]
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 4 settembre 2023, n. 8149, in Giurisprudenza Italiana n. 11/2023, pag. 2294: “Responsabilità della P.A. e comportamento esigibile in capo al soggetto danneggiato” di C. Contessa