Rassegna

APPALTI: 1. -Appalto -Gara -Esclusione ex art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016 -Gravità di inadempienze non automaticamente escludenti -Valutazione discrezionale della P.A. -Sussiste. 2. -Appalto -Gara -Esclusione ex art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016 -Gravi illeciti professionali -Accertamento con sentenza, anche se non definitiva -Non è necessario -Gravi indizi -Sufficienza. 3. -Appalto -Gara -Esclusione ex art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016 -Gravi illeciti professionali -Carattere meramente esemplificativo delle cause.

1. In materia di contratti pubblici, in ordine ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016,
fuori dall’ipotesi di cause esclusive tipiche, che vincolano in primis la Stazione Appaltante nelle
proprie decisioni, la gravità di inadempienze non automaticamente escludenti è rimessa alla
valutazione discrezionale di quest’ultima, al più sindacabile entro i limiti della abnormità o della
manifesta irragionevolezza.
2. In materia di contratti pubblici, in relazione ai motivi di esclusione di un operatore economico
dalla partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, in sede di gara pubblica non è indispensabile
che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del
concorrente dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50 del 2016 siano accertati
con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi
indizi, atteso che l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella suddetta
disposizione normativa è meramente esemplificativa e la Stazione Appaltante ha la possibilità di
fornire la dimostrazione con mezzi adeguati.
3. In materia di contratti pubblici, in ordine ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, l’elencazione delle cause di esclusione dalla gara
di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016 ha carattere esemplificativo nei riguardi della
Stazione Appaltante, nel senso che, pur agevolandone gli obblighi dimostrativi, qualora ritenga di
addivenire all’esclusione dell’operatore economico colpevole dei gravi illeciti professionali ivi
tipizzati, non ne limita tuttavia la discrezionalità nella valutazione di altre situazioni, ritenute tali da
rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 29 novembre 2022, n. 10483, in Rivista Trimestrale degli Appalti n. 2/2023, pag. 515: “Quale futuro per il “grave illecito professionale” ?
Lo sviluppo interpretativo e applicativo della fattispecie escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50 del 2015 in attesa della riforma del codice”, di I. Picardi.

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