In conclusione, si rimettono alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione dell’art. 43 del DL 201/2011, convertito nella legge 214/2011 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 38, 43 e 44 della Direttiva 2014/23:
1. se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale
nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione
soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione,
senza valutare ed esprimersi sull’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica;
2. se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale
nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione
soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione,
senza valutare l’affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento;
3. se in caso di rilevata violazione del principio di evidenza pubblica e/o di rilevata inaffidabilità del
titolare di una concessione autostradale, la normativa comunitaria imponga l’obbligo della
risoluzione del rapporto.
TAR Lazio -Roma, Sezione Quarta, Sentenza 19 ottobre 2022, n. 13434