Rassegna

PUBBLICO IMPIEGO: 1. -Pubblico impiego -Reclutamento militari -Art. 635, comma 1, lettera g-bis, del codice dell’ordinamento militare: «non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» -Interpretazione in modo conforme a Costituzione -Individuazione. 2. -Pubblico impiego -Declaratoria giudiziale dell’illegittimità del diniego di reclutamento – Somme spettanti al lavoratore -Natura retributiva e non risarcitoria. 3. -Giudicato amministrativo -Effetti ripristinatori -Individuazione. 4. -Pubblico impiego -Declaratoria giudiziale dell’illegittimità del diniego di reclutamento – Avanzamento nel grado -Effetto di ‘reintegra’ nel diritto violato e non nel risarcimento del danno. 5. -Processo amministrativo -Giudizio di appello -Qualificazione dell’azione proposta -Potere prettamente ufficioso del giudice -Sussiste. 6. -Pubblico impiego -Pretesa al pagamento delle retribuzioni maturate prima della declaratoria giudiziale dell’illegittimità del diniego di reclutamento -Natura risarcitoria. 7. -Responsabilità provvedimentale -Presupposti -Colpa specifica -Necessità. 8. -Responsabilità provvedimentale-Quadro normativo per nulla chiaro-Colpa specifica – Insussistenza. 9. -Responsabilità provvedimentale -‘Chance’ -Nozione -Individuazione. 10. -Responsabilità provvedimentale -‘Chance’-Ipotesi di danno solo ‘ipotetico’ -Presupposti – Individuazione. 11. -Responsabilità provvedimentale -Danno alla persona -Onere della prova dell’entità del danno -Sussiste. 12. -Responsabilità provvedimentale -Diritto al rimborso “risarcitorio” delle spese legali sostenute in relazione a tutti i ricorsi proposti -Insussistenza -Ragioni.

1. La norma di legge applicata dall’Amministrazione ‒ segnatamente: l’art. 635, comma 1, lettera gbis, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che annovera tra i requisiti
generali per il reclutamento la circostanza di «non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi» ‒ va interpretata, in modo conforme a Costituzione, nel senso di giustificare
soltanto l’esclusione precauzionale e provvisoria del candidato ‘imputato’ (il quale deve comunque
essere ammesso a partecipare alle prove), con il dovere di procedere al reclutamento dello stesso ove
successivamente emerga la sua totale estraneità ai fatti contestati in sede penale.
L’interpretazione conforme così tratteggiata consente di cogliere appieno la ratio della citata
disposizione dell’ordinamento militare. L’inizio di un procedimento penale, di per sé, non consente
di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e la professionalità di un aspirante volontario in
ferma permanente. Venuta meno l’imputazione a carico di un individuo a seguito di assoluzione (nelle
ipotesi corrispondenti alle prime casistiche descritte dall’art. 530 del c.p.p., ovvero quando la sentenza
viene pronunciata perché l’imputato non ha commesso il fatto, perché questo non sussiste, ovvero
perché il fatto non costituisce reato), non vi è ragione di dubitare della sua idoneità a ricoprire quel
determinato ruolo. […]

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 12 maggio 2023, n. 4800

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