1. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non
impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei
termini), occorre verificare se esso sia stato adottato o meno a seguito di una nuova istruttoria e di
una nuova ponderazione degli interessi. In tale seconda ipotesi, andrebbe dunque richiamato
l’insegnamento giurisprudenziale per il quale «ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di
autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che
si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di
una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente
provvedimento) ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del
Giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell´Amministrazione e implichi il
definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente,
comporta la sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo
gravame» (v. Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 195, che, a sua volta, richiama Cons. Stato,
III, 2 settembre 2013, n. 4358 e sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457). […]
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 29 dicembre 2023, n. 11307