1. Rammenta il Collegio che, come è noto, la prognosi di pericolo d’infiltrazione mafiosa è improntata
ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia: perciò possono assumere rilievo
preponderante semplici fattori induttivi comportanti la “non manifesta infondatezza del giudizio
prognostico” e, nell’ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto,
l’emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del
carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che
l’attività d’impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo
condizionata.
2. Gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente
discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata vanno
considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua
connessione con gli altri (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 19/09/2023, n. 8423). […]
TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, Sentenza 19 febbraio 2024, n. 202