1. Preliminarmente deve essere confermata la legittimazione a ricorrere dell’associazione ricorrente,
giacché il decreto impugnato interseca gli interessi di cui l’ente è portatore, nella parte in cui
l’esclusione del diritto commerciale dai settori e l’indicazione dello stesso come mero indirizzo
specialistico del diritto civile si riflettono negativamente sullo statuto scientifico e sul rilievo didattico
della disciplina. Sotto altro aspetto, effettivamente, per come è congegnato il nuovo regolamento, ai
professori universitari associati dell’ente (esponenziale e rappresentativo degli interessi singoli) è
impedito esser nominati componenti della commissione che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del
decreto ministeriale 144 del 2015 (come modificato dall’impugnato decreto) valuta l’esperienza dei
candidati ai fini del riconoscimento del titolo di specialista: la commissione, infatti, è composta da
professori universitari in possesso di documentata qualificazione nei settori di specializzazione,
settori dai quali, come si è detto, la materia commerciale è stata esclusa. […]
TAR Lazio -Roma, Sezione Prima, Sentenza 3 gennaio 2024, n. 189, in Guida al Diritto n. 2/2024 pag. 100: “La stroncatura potrebbe allargarsi e rallentare il percorso attuativo”, di D. Ponte e “Le specializzazioni forensi inciampano su diritto commerciale e concorrenza”, di A. Ciancarella