1. “… In primo luogo, deve essere condivisa la posizione espressa dalle Amministrazioni circa la
natura squisitamente discrezionale della valutazione effettuata dalle stesse in sede di conferenza di
servizi, al fine di adottare un provvedimento autorizzativo che, in caso di esito decisionale favorevole,
avrebbe potuto produrre un notevole impatto ambientale sul territorio in esame.
Discrezionalità, peraltro, non priva di aspetti tecnici, compiutamente espressi dagli esperti
competenti, e di riferimenti normativi e a consequenziali provvedimenti amministrativi generali,
quali il richiamo al PPTR e al PUG del Comune di San Severo.
In virtù di tale natura della valutazione in concreto esercitata, la Pubblica Amministrazione ha
effettuato un bilanciamento di interessi ritendendo prevalente, nel caso di specie, la tutela
dell’ambiente e del paesaggio rispetto alla produzione di energia rinnovabile e del conseguente
beneficio economico che ne sarebbe derivato per la società ricorrente e per la ASP Zaccagnino…”. […]
TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, Sentenza 23 gennaio 2024, n. 97