1. “Quanto al prospettato difetto di motivazione dell’atto in gravame, si osserva anzitutto che la
determina dirigenziale n. 100, facendo propri anche i rilievi contenuti nei pareri sfavorevoli emessi
dalle ulteriori amministrazioni, risulta aver negato il provvedimento autorizzatorio richiesto dalla
HEPV24 S.r.l. sulla base di plurime ragioni, tutte analiticamente indicate nel corpo motivazionale
dell’atto e ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a sorreggere la legittimità del
provvedimento gravato … È di tutta evidenza che le predette argomentazioni compongono un
complesso motivazionale, non solo del tutto sufficiente e adeguato, ma addirittura rafforzato,
prendendo in considerazione, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, le concrete
caratteristiche progettuali dell’impianto e gli impatti negativi dello stesso rispetto alla possibile area
di realizzazione”. […]
TAR Puglia, Lecce, Sezione Seconda, Sentenza 5 febbraio 2024, n. 167