1. Nell’ambito delle situazioni dominicali collettive individuate dal legislatore esistono quattro
classi di situazioni giuridiche diversamente strutturate:1) la prima comprende i diritti reali collettivi
di godimento su fondo altrui (in re aliena); 2) la seconda include le proprietà collettive “aperte”
(definite da alcuni orientamenti dottrinali, dominii collettivi, demani civici, demani universali,
demani comunali, terre di uso civico; 3) la terza classe comprende proprietà collettive chiuse
formate dai discendenti di particolari comunità; 4) la quarta classe include situazioni di promiscuo
godimento dello stesso fondo da parte della collettività, quelli che si esercitano su beni appartenenti
alla collettività degli utenti (demani comunali, terre comuni).
2. La partecipanza agraria è un’antica forma di proprietà collettiva ed indifferenziata di terreni
risalente al medioevo, tuttora in uso in Emilia, in Veneto, nel Polesine e in Piemonte, che fa capo ad
un ente esponenziale a base associativa.
Essa trova il suo primigenio fondamento normativo nella disciplina dei beni di uso civico contenuta
nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D.
26 febbraio 1928, n. 332. Queste prevedono una serie di competenze, originariamente attribuite al
Commissario per la liquidazione degli usi civici, al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e ad
altri organi periferici dello Stato, e successivamente trasferite, per effetto degli artt. 14 e 66, commi
5 e 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle Regioni a Statuto ordinario. […]
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 5 dicembre 2023, n. 10507