Rassegna

EDILIZIA ED URBANISTICA: 1. -Edilizia ed Urbanistica -Potestà regolamentare comunale in materia di pianificazione urbanistica -Conformità alle presupposte disposizioni legislative regionali di settore -Necessità -Ragioni. 2. -Edilizia ed Urbanistica -Potestà regolamentare comunale in materia di pianificazione urbanistica: divieto di mutamento di destinazione d’uso degli immobili non ancora edificati – Contrasto con le presupposte disposizioni legislative regionali di settore -Illegittimità.

1. Il Comune di Bari, ente privo di potestà legislativa primaria, non ha il potere di emettere un
provvedimento di natura pianificatoria con la finalità di contrastare o limitare l’applicazione di una
legge regionale nel proprio territorio.
Tanto deriva senz’altro dal dovere di prestare ossequio al principio della gerarchia delle fonti, che
trova nelle disposizioni preliminari al codice civile un sicuro riferimento normativo.
È sufficiente notare che l’art.15 delle disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che “le
leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera
materia già regolata dalla legge anteriore”.
L’effetto abrogativo di una disposizione normativa a carattere legislativo può derivare solo
dall’approvazione successiva di un atto di pari rango, a pena di violare il principio di non
contraddizione dell’ordinamento giuridico, che non può tollerare la compresenza di norme in
conflitto tra loro, a maggior ragione quando detto conflitto si manifesti tra disposizioni di rango
diverso nel catalogo delle fonti.
In questa direzione, le disposizioni preliminari al codice civile contengono un’ulteriore norma in
forza della quale “i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi”, il che conferma il primato della legge – quale atto di normazione primaria – sul regolamento,
atto con il quale l’ente locale esercita le potestà di disciplina che gli sono attribuite.
Il primato della legge rispetto al regolamento si estende alla legge regionale, la quale è collocata
sullo stesso piano della legge statale per effetto dell’art. 117 della Costituzione, che prevede che “la
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
Si tratta di un’equiparazione operante nell’ambito delle materie in cui la Regione può legiferare; ma
è certo che, in tali ambiti, la legge regionale è atto normativo capace di resistere ad un atto
regolamentare di un ente locale.
2. Il Comune di Bari, nella parte in cui ha inteso escludere espressamente dal raggio di azione del
mutamento di destinazione d’uso gli immobili non ancora edificati ha esorbitato dai poteri di
pianificazione assegnatigli dal decreto legislativo n. 267 del 2000.
Va rammentato, in proposito che l’ente locale è configurato dalla Costituzione quale ente
rappresentativo della comunità locale, cui sono riconosciuti diversi livelli di autonomia.
Tra questi l’autonomia normativa che si esprime attraverso l’adozione di regolamenti, ossia di atti
di esercizio della potestà normativa secondaria, i quali non sfuggono al principio della gerarchia
delle fonti.

TAR Puglia -Bari, Sezione Terza, Sentenza 2 gennaio 2024, n. 3

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