Rassegna

APPALTI: 1. -Appalti -Principio di favor partecipationis – Richiesta di un numero minimo di macchinari con precise caratteristiche -Legittimità -Mancanza -Esclusione dall’espletanda procedura concorsuale -Necessarietà. 2. -Appalti -Fissazione criteri ambientali minimi -Obbligatorietà -Rispetto, in sede di offerta, dei prefissati C.A.M. -Necessità -Mancanza -Esclusione. 3. -Appalti -Rispetto dei criteri ambientali minimi -Onere della prova, in capo al candidato, in sede di gara -Sussiste. 4. -Appalti -Verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi -Sussiste sia in sede di gara che di esecuzione del contratto -Ragioni.

1. Osserva in linea generale il Collegio che l’Amministrazione è vincolata all’applicazione del
principio di favor partecipationis, che tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza
pubblica e impedisce alle stazioni appaltanti l’introduzione di regole che restringono la possibilità
per gli operatori economici di presentare offerta idonea (Consiglio di Stato, Sezione III, 13
dicembre 2022, n. 10932), nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non
estraneità rispetto all’oggetto di gara.
Pur non rivestendo la natura di una clausola escludente o, comunque, violativa del principio di
concorrenza sul libero mercato, l’opzione dell’Amministrazione appellata di richiedere un numero
minimo di macchinari con precise caratteristiche, in applicazione del principio dell’autovincolo (ex
multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 25 luglio 2023, n. 7293), avrebbe dovuto portare
correttamente AIFA a valutare le offerte che non rispondevano ai requisiti minimi richiesti e ad
escludere quella della società appellata.
L’articolo 68 del Codice dei contratti all’epoca vigente riguarda le specifiche tecniche, rispetto alle
quali la legge non consente di escludere un’offerta che presenti caratteristiche funzionalmente
paragonabili a quelle richieste dalla stazione appaltante, proprio al fine di scongiurare un’illegittima
occlusione dell’accesso al mercato con l’introduzione di specifiche tecniche eccessivamente
restrittive.
Nel caso in esame, la caratura e il peso da attribuire alle caratteristiche tecniche che devono rivestire
i macchinari sono state già valutate a monte dall’Amministrazione, che ha ritenuto di richiedere
attrezzature nel numero e con le qualità indicate dalla lex specialis.
Deve dunque ritenersi che un’offerta sia inammissibile, non solo laddove presenti profili che
attestino la mancanza di requisiti soggettivi di carattere generale o speciale in capo all’operatore
economico, ma anche nel caso in cui la proposta del candidato non risulti coerente, sul piano
tecnico, con le prescrizioni vincolanti contenute nel progetto, quali quelle sopra richiamate, che
integrano, anch’esse, i requisiti minimi. […]

Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 2 novembre 2023, n. 9398

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