1. L’appalto oggetto di contenzioso rientra tra quelli finanziati nell’ambito del PNRR, e pertanto
soggiace all’applicazione, sul piano processuale, dell’art. 12 bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022, a
tenore del quale “Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le
amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR ai sensi dell’articolo 1, comma
4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la
notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del
processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
La norma non chiarisce se le “parti necessarie” siano da considerare come amministrazioni
resistenti, ovvero controinteressate, ma si limita ad istituire un litisconsorzio necessario.
A norma del richiamato art. 1 comma 4 lettera l) sono “amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti nel PNRR”, i Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri
responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.
Ritiene il Collegio che se per un verso, nessun provvedimento impugnato risulta essere stato
adottato dalle citate “amministrazioni centrali”, per altro tutte le Amministrazioni statali qui
intimate devono considerarsi titolari di un interesse alla corretta gestione ed impiego dei fondi
PNRR da parte della Stazione appaltante; esse rivestono il ruolo non di “amministrazioni resistenti”,
in quanto estranee al potere amministrativo in contestazione, ma semmai di controinteressate in
senso sostanziale, avendo interesse alla conservazione degli atti impugnati, in quanto frutto di una
gestione dei fondi del Piano ritenuta corretta. […]
TAR Calabria, Reggio Calabria, Sezione Prima, Sentenza 26 ottobre 2023, n. 782